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Strategia di lavoro per la Repubblica: il golpe antirepubblicano
di Umberto Sartori - inviato il 09/04/2011

Il golpe "legislativo" dei partiti contro la Repubblica

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Per quanto sancito dall’Articolo 49 della Costituzione,
vediamo che i partiti, pur liberamente associati, non concorrono affatto a determinare “con metodo democratico” la “politica nazionale”.

Anzi, dopo essersi impadroniti del Parlamento, con infiltrazioni sempre meno segrete hanno inquinato i Grandi Mezzi di Informazione e li utilizzano come mezzi di comunicazione per attrarre adepti alla loro fazione e scatenarli emotivamente contro le altre.
Questa attività è nemica del concetto di Democrazia civile prescritto dalla Repubblica, perché invece di promuovere e sostenere la coscienza unitaria nazionale, sistematicamente istiga e sobilla conflitti interni nel Popolo.


Le cronache ci mostrano che questo stato conflittuale, pur presentato come pacifico e incruento, non trascura di richiedere i suoi tributi di sangue, mentre costante e drammatico è il danno che arreca alla stabilità economica del Paese, alla serenità di giudizio dei Cittadini, alla Cosa Pubblica e al buon nome della Nazione.

A questo proposito vediamo che i partiti, attraverso alcuni golpe "legislativi", hanno intaccato il Codice Penale privandolo di gran numero di quegli Articoli che fanno esplicito riferimento alla Nazione, alla sua dignità e alla sua difesa morale.
L’elenco dettagliato e commentato articolo per articolo dei principali tra questi golpe ideologici e amministrativi si trova nell’ Appendice 1. Vediamoli qui più in generale:

legge 86 del 26 aprile 1990,
Modifiche in tema di delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione”.

Siamo alle soglie di “tangentopoli - mani pulite”, nel momento in cui il conflitto partitico, infiltratosi tra i funzionari dell’Amministrazione della Giustizia, ne utilizza i poteri al fine di colpire gli avversari.
I partiti si imputano vicendevolmente i gravissimi delitti contro la Repubblica di peculato, corruzione, e altre malversazioni che essi, indistintamente, commettono. Così facendo, portano alla ribalta la loro generalizzata condotta delittuosa.
L’esacerbamento del conflitto mette quindi di fronte i dirigenti di partito a dover rispondere, con anni di carcere, al Codice Penale per i loro comportamenti antirepubblicani.

Per sfuggire questo effetto collaterale del conflitto, un pluripresidente del Consiglio, Bettino Craxi, giunge a proporre di trasformare il concetto di corruzione, elevandolo tout-court a forma di governo riconosciuta. Il surrealismo macabro e infantile di questa proposta non diviene però trasversale e Craxi rimane solo.

Menti più sottili e astute hanno intravisto infatti una via meno plateale e meno traumatica per l’opinione pubblica, che garantisca comunque protezione ai loro delitti antirepubblicani.   Non - legalizzare il crimine - ma rendere incongruenti, inefficienti e infine illeggibili le leggi che lo puniscono.

Per non cadere nel ridicolo, però, questa astuta soluzione deve mantenere una parvenza di funzionalità al sistema.
A questo si supplisce con la mistificazione delle difficoltà giuridiche (tonnellate di cartacce e miriadi di cavilli burocratici, tempi inumani e celebrazione nomadica dei processi).
“Il nostro sistema funziona male ma funziona...” ripetono i partiti di fronte all’opinione pubblica.

Il minimo sostegno indispensabile a questa affermazione viene fornito sotto forma di capri espiatori, scelti probabilmente tra coloro che in un qualche modo divengono scomodi al sistema o sono vittime nei conflitti interni alle parti.   Il primo e più famoso fra questi capri espiatori fu, neanche a dirlo, il già citato signor Craxi.
Con lui fu macellato formalmente anche il partito di maggioranza cui quell’avventuriero appoggiava la sua piccola falange di arrivisti spregiudicati.

La “grande balena” però non tardava a ricostruirsi sotto un nuovo nome e una meno pretenziosa veste morale: all’emblema della Pietas cristiana si sostituisce quello della forza.

La “legge” 86 del 26 aprile 1990, in unica soluzione, riscrive, modifica o abroga decine di articoli penali relativi al malgoverno della Cosa Pubblica, a solo vantaggio della delinquenza di partito e dell’impunità dei suoi crimini immorali e antirepubblicani.
Il risultato immediato di questa operazione è di rendere il Codice Penale in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, molto più soggetto a interpretazioni giuridiche e assai meno leggibile dal comune Cittadino.   Si installano le basi per più gravi modifiche legislative a danno dei due principali Soggetti tutelati nella Costituzione: la Repubblica e il Cittadino repubblicano.

legge 146 del 12 giugno 1990,
Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati”.
Appena pochi mesi dopo la precedente, questa nuova legge mira ad assicurare ai partiti la massima libertà di manovra nell’utilizzo delle loro masse antidemocratiche in attività che vanno dal ricatto al sabotaggio.
La Pubblica Amministrazione viene trasformata in campo di battaglia aperta e la Repubblica trattata come bottino di parte.

La manovra è malamente nascosta dietro una motivazione di tutela costituzionale dei “dirittti della persona”.   La Costituzione però, in materia di diritti individuali, non contempla affatto la figura della “persona”, bensì quella del “Cittadino”.
Quando la Costituzione riferisce alla libertà o altre caratteristiche “personali” essa intende sempre “personali del Cittadino”, ovvero di quella persona che adempia ai “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” previsti dall’Art. 2 e “che concorra al progresso materiale o spirituale della società” come stabilito dall’Art. 4.

Comunque al di sopra anche dei legittimi diritti individuali del Cittadino, la Costituzione Italiana pone il diritto supremo della collettività Repubblicana, e questa “legge” ne sovverte il principio.

Questa “legge” provvede, direttamente e indirettamente, clemenze, impunibilità e immunità a chi eserciti o interrompa funzioni pubbliche per cause personali, private o di partito “ideologico”.
A chi, insomma, ponga la propria visione personale o parziale della società al di sopra del servizio alla Repubblica che avrebbe dovuto giurare di servire in esclusiva, accettandone incarico particolarmente fiduciario.

L’intera Collettività nazionale deve da allora sottostare passivamente a successivi ricatti di una o l’altra minoranza che, incaricata di servizi essenziali, decide di abusarne il potere per fini deviati dal servizio della Repubblica.
Questi fini solitamente riconducono a interessi di partito, a volte ammantati di ideologia ma più spesso volti a pagare il consenso degli adepti con privilegi ricavati mediante sciopero estortivo dal Bene Comune di tutti i Cittadini.
La Collettività e ciascun Cittadino sono messi in balia delle bande massificate che ciascun partito sempre più infiltra nei ranghi della Pubblica Amministrazione.

Con la “legge” 146 del 12 giugno 1990 i partiti instaurano la clemenza e l’immunità nelle attività delittuose antirepubblicane anche per i propri attivisti di base.

Non dobbiamo dimenticare che il passaggio di questa “legge” avviene in seguito e in concomitanza di un clima sanguinario instaurato da piccoli partiti particolarmente feroci con rapimenti, ferimenti e omicidi di uomini di Stato, giuristi, funzionari.   Gli anni che prepararono questa “legge” sono noti in Italia come gli “anni di piombo”, ma sarebbe più preciso chiamarli “anni del piombo”.   Il conflitto tra i partiti maggiori sobillava le esasperazioni cruente e in tutta evidenza le utilizzava sia per continuare a proporsi all’opinione pubblica come “alternativa civile” al terrorismo, sia più oscuramente e direttamente per piegare con il terrore le resistenze della Guardia Repubblicana nella struttura del Paese.   Fino a estorcere “leggi” antidemocratiche e antirepubblicane come quelle che stiamo vedendo.

legge 205 del 25 giugno 1999,
Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario”.

Con il solo primo comma, questo articolo di legge abroga oltre venti norme del Codice Penale che in nessun caso possono essere riferite a “reati minori”.   Si tratta infatti ancora di reati contro lo Stato e la Pubblica Amministrazione, strumenti essenziali della struttura Repubblicana, primo bene sancito dalla Costituzione.

Dobbiamo notare, a monte, che il Codice Penale non prevede l’esistenza di “reati minori”: esso enuncia esplicitamente:
Art. 39- Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni.
I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice
.
Le pene previste per i cosiddetti “reati minori” abrogate dai partiti con questa “legge” impongono la reclusione anche per tempi molto lunghi, ergo sono molto gravi come i delitti che le prevedono.   Ma per i partiti attuali, queste forme del delinquere contro Nazione e Repubblica sono dichiarate ammisssibili e depenalizzate.

legge 85 del 24 febbraio 2006,
Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione”.
Con l’attestarsi della confusione nell’ambito delle leggi a protezione della Repubblica e del Cittadino, l’attività legiferativa dei partiti rivela sempre più smaccatamente la propria natura antirepubblicana e antidemocratica.

Le abrogazioni di questa legge intaccano direttamente la figura morale e religiosa della Repubblica.
Vi si lede la difesa dell’Amor Patrio, della bandiera nazionale, del buon nome dei Cittadini Italiani all’estero.

Accampando sempre la difesa dei “diritti della persona”, con il supporto di una sentenza di Corte Costituzionale del 2000 che vedremo meglio in seguito, si toglie alla Repubblica la tutela dell’identità e dell’omogeneità religiosa centrale che le sono necessarie.
Eppure, come abbiamo visto, la concezione di Repubblica è un principio unificatore astratto, quindi sostanzialmente metafisico e pertinente alla sfera religiosa e morale dei Cittadini.


sentenza Corte Costituzionale n. 508/2000,
Vilipendio della religione dello Stato

Questa sentenza è punto miliare di un conflitto più antico, di quello fra i partiti modernamente intesi; un conflitto che riguarda la gestione della personalità psicologica e spirituale dei Cittadini assai prima che la loro persona giuridica.   Le più recenti corti costituzionali e di cassazione trattano questo conflitto come “laicità dello Stato”, ma il suo nome più appropriato è “rivalità fra Massoneria e Chiesa Cattolica”.
È un argomento storico che è stato trattato in forma esaustiva agli scopi di questo lavoro in “Storia Morale di Venezia”.

La Repubblica Italiana, attraverso la Costituzione, si dà uno Stato come strumento funzionale, e riconosce una Religione a fondamento dell’unità morale di se stessa e della Nazione, come ha fatto ogni Civiltà che la storia ricordi.

Il rapporto stabilito nella Costituzione attraverso i Patti Lateranensi, assegna alla Chiesa Cattolica, in rappresentanza della Religione Cristiana, ruoli rilevantissimi e fondanti la Repubblica, paritetici a quelli dello Stato.
Tali concetti sono infatti affermati nei Principi fondamentali della Repubblica, nel settimo articolo:

Art.7 della Costituzione:
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani”.


Nei suoi principi fondamentali, quindi, la Repubblica Italiana fa sua l’Intuizione di Cavour: affida il Bene Comune fisico dei Cittadini e della Nazione allo Stato, mentre il loro Bene Comune Spirituale alla Chiesa Cattolica, come storica rappresentante della Religione Cristiana. Sono infatti gli insegnamenti di pace, fratellanza ed ecumenismo di questa dottrina che informano moralmente la Costituzione della Repubblica.

Questa divisione degli ordini, anche senza enumerare tutte le specifiche distribuzioni di incarichi concordate nei Patti Lateranensi, di per sé stessa esclude il concetto di “assoluta laicità dello Stato” che la “sentenza” 508/2000 intenderebbe attribuire alla Costituzione.
Il Bene Comune Spirituale affidato alla Chiesa, oltre alle attività prettamente sacramentali che hanno grandissima importanza per la quasi totalità della popolazione autoctona, e che sono spesso legate a concomitanti atti giuridici (nascite, morti, matrimoni, comunioni, sacerdozio), ha larga pertinenza anche nel settore dell’istruzione e della formazione morale del Cittadino.   La Costituzione, e i Patti Lateranensi che essa enuncia nei suoi Principi fondamentali, prevedono quindi che lo Stato debba tutelare al proprio interno larghi spazi per l’esercizio dei poteri spirituali della Chiesa, applicandosi questi alla personalità psicologica dei Cittadini, che non è separabile dal loro corpo fisico né dalla loro persona giuridica.

Questo assetto Costituzionale deve essere considerato come una grande vittoria dell’ideologia Massonica, che sale un altro gradino nella gerarchia dei Valori italiani.
Dopo essersi riaffermata nel potere amministrativo con la “rivoluzione borghese”, nella Costituzione l’ideologia Massonica ottiene che le proprie interpretazioni operative del messaggio cristiano, ovvero lo Stato Repubblicano, siano parificate in dignità a quelle teologiche e psicologiche della Chiesa, e a queste sostituite nell’amministrazione dei beni Repubblicani concreti.

I “costruttori” reclamano ai “sacerdoti” gran parte dell’eredità fisica, sotto forma di beni ambientali e storici, sino ad allora amministrata dalla Chiesa, e la ottengono.

L’accordo Costituzionale Repubblicano viene chiaramente fissato così, ma in tutta evidenza non soddisfa le fazioni “massoniche” più ostili alla Chiesa, desiderose di vedere affermata la propria influenza settaria anche nella sfera religiosa e psicologica o, almeno, di veder atterrata quella supremazia ecclesiastica che reitera la sua scomunica, pur solo confessionale, nei loro confronti.

L’attacco alla supremazia spirituale della Chiesa inizia sin dal secondo dopoguerra, con vari tentativi da parte di Magistrati ordinari di mettere in conflitto le affermazioni Costituzionali sulla Chiesa e la Religione, con la tutela delle libertà individuali dei Cittadini.
Fino agli anni sessanta, la Corte Costituzionale respinge queste istanze dal basso con le fondatissime motivazioni storiche, morali e sostanziali che informano gli Articoli Costituzionali in materia.

Ma il conflitto sempre più acuto dei partiti, con la corruzione e l’insensibilità morale che questi infiltrano sino ai più alti vertici dello Stato, fornisce alimento e masse di manovra a questi settori sempre più deviati della “massoneria”.
La debolezza spirituale e psicologica propria degli pseudo-iniziati massoni, offre terreno di coltura soprattutto per quei partiti informati da ideologie atee o materialiste, che fingono di supportare la causa liberal-massonica, degradandola nell’anticlericalismo, per ottenere invece sempre più gravi indebolimenti della Repubblica a vantaggio illegittimo della loro “res factiosa”.

Il dilagare del materialismo proprio della barbarie partitica, al contempo, indebolisce la struttura terrena della Chiesa, e di conseguenza l’insegnamento morale cristiano che sostiene la Repubblica.

La “sentenza” 508/2000 pertiene assai più profondamente al concetto di Religione di Stato, che al suo vilipendio;  per comprenderne appieno la gravità bisogna innanzittutto proporre una riflessione di carattere storico.
È infatti dato storico incontrovertibile che non si è mai data Civiltà degna di tale nome, nella Storia dell’uomo, che non si sia aggregata attorno a una Religione.
Possiamo anzi affermare che sono sempre state le Grandi Religioni a promuovere e formare le Grandi Civiltà.
Questo perché la percezione di un concetto di Bene Comune superiore al bene individuale è precisamente un sentire di ordine religioso, capace di trascendere i limiti mortali dell’individuo in una visione salvifica di abnegazione e sacrificio.

Questa sentenza, come alcune altre già emesse in epoca partitica, che essa cita, appare informata al principio di libertà personale come prevalente rispetto all’interesse della Repubblica.
Essa pretenderebbe di sanare alcune illegittimità che i Padri estensori della Costituzione avrebbero lasciato nel Testo.

In particolare si evidenzierebbe, nel concetto di Religione di Stato, una ingiustificata discriminazione verso i cittadini professatori di Religioni altre e verso i non credenti.

Eppure l’Art. 3 della Costituzione, fin dalla sua stesura, chiaramente sancisce che:
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. ...

Dal canto suo, l’Art. 8 della Costituzione ben ribadisce:
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano
. ...”

Assunta la riflessione storica essenziale, omessa inopportunamente da questa sentenza di corte costituzionale e da altre affini per epoca e competenza, è evidente che i Padri Fondatori non hanno affatto manifestato incongruenze o disattenzioni nel rapporto fra Repubblica e Religione.   Anzi, I principi enunciati nella Costituzione appaiono di chiarissima matrice Cristiana.
In particolare il valore del Cittadino, i principi di eguaglianza e di ecumenismo religioso fissati nei due articoli citati poco sopra sono diretta emanazione dei valori evangelizzati dal Cristo e dai suoi discepoli.

A quella riflessione storica fa da corollario il fatto che non solo la Repubblica Italiana, ma l’intera Civiltà Bianca Occidentale si fonda su valori religiosi cristiani.

La pertinenza Repubblicana di questa sentenza si sarebbe dovuta fermare a un aggiornamento dei Patti Lateranensi del 1929 dove essi affermano che “la Religione Cattolica è la sola religione dello Stato Italiano”, aggiornandola alla più complessa situazione sociologica dei nostri giorni con una semplice modifica:
“la Religione Cattolica è la Religione Ufficiale dello Stato Italiano, fermo restando il diritto di ciascun Cittadino di professare altra Fede o Religione o credo personale senza subirne discriminazione alcuna da parte dello Stato.   Maggiorazioni delle pene sono previste per i delitti contro la Religione Ufficiale, poiché questi implicano delitto verso il Supremo Bene della Repubblica, che in tale Religione pone fondamento morale”.

Senza entrare a disquisire sul perché ciò avvenga, è un fatto che le grandi Religioni differiscono non poco tra loro nei costumi morali e nella struttura sociale della Civiltà che promanano.

Parificare per esempio la Religione Islamica a quella Cattolica, come la “sentenza” 508/2000 ha preteso di fare, comporterebbe il diritto per il Cittadino di tale religione di vedere informata la Repubblica dai valori morali della propria Religione.
Lo stesso diritto varrebbe per i Buddisti, gli Indù e i professanti ogni altra Religione.

Vediamo uno degli anacoluti più buffi che risultano da questa “sentenza”:  non è un mistero che la Repubblica assume a cadenza del riposo dal lavoro per i Suoi Cittadini le Festività cattoliche.
Se pariteticamente dovessimo aggiungere anche quelle degli Indù, delle varie sette Islamiche, dei Buddisti di ogni scuola, dei Greci Ortodossi e così via, l’organizzazione temporale del lavoro diverrebbe argomento per enigmisti.

Ben più grave il portato sul piano giuridico: non dovrebbe allora il musulmano rivendicare il diritto di essere giudicato secondo la Sharia?   Non dovrebbero le sentenze e le leggi promulgate dalle varie autorità temporal-spirituali Islamiche venir eseguite e rispettate dai nostri Pubblici Ufficiali?   Non dovrebbe lo Stato essere delaicizzato per ottemperare alla fusione dei poteri nella jerocrazia dei mullah?   E che dire del sistematico macello dell’animale sacro degli Indù per rifornire di costate e fettine i deschi nazionali?   O del consumo spudoratamente pubblico di carne di maiale, notoriamente in obbrobrio ai diritti dei Cittadini islamici ed ebrei?   E degli insetticidi, che tanto gravemente offendono il credo dei Giainisti?

Questa “sentenza” non ha veramente a cuore la difesa dei diritti individuali del Cittadino italiano senza riguardo a Religione o razza.
Questa “sentenza” appaga invece solo l’odio di fazione verso la Chiesa Cattolica, è un retaggio vendicativo incurante del danno che arreca alla Repubblica nei suoi principi di unità morale.
Un danno che confligge con la Vera Tradizione Massonica, danno del quale i partiti istigatori e altre bande criminali sanno approfittare per progredire nella demolizione e nello scialo della Repubblica.

La "sentenza" 508/2000 non è infatti il solo danno, apportato alla Repubblica da recenti corti costituzionali.

Se l’abrogazione del “vilipendio alla Religione di Stato” viene a indebolire ulteriormente la Chiesa Cattolica, e con essa lo spirito e l’educazione morale e religiosa dei Cittadini repubblicani, l’indebolimento nazionale viene aggravato dalle "sentenze" costituzionali in campo di associazionismo a carattere internazionale e antinazionale (3 luglio 1985, n. 193; 12 luglio 2001, n. 243).

Ritengo non sia casuale l’esplosione immigratoria e la colonizzazione economica dell’Italia che si verifica infatti a partire dal periodo successivo alla prima di queste "sentenze", che toglie il controllo dello Stato sulle associazioni internazionali, favorendo il sorgere, fra queste, di associazioni criminali mascherate o intese a danneggiare la Repubblica senza l’uso di violenza fisica.
Con questo, intendo soprattutto l’export-import selvaggio di commissioni lavorative, investimenti, manodopera, merci.

Questo fenomeno viene mascherato dietro l’etichetta “globalizzazione” ed è invece stato un progressivo svendere la dignità repubblicana italica ai migliori offerenti.

L’elenco commentato degli articoli abrogati da questa e altre "leggi" e "sentenze" di Corte Costituzionale potrà essere consultato nell’Appendice 1.


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