Venezia ObServer

Pietre di Venezia ..:Torna indietro:..
Strategia di Lavoro per la Repubblica: la Famiglia Repubblicana
di Umberto Sartori - inviato il 07/07/2011

La Famiglia Repubblicana.

Questa puntata è più "magra" delle altre. Contavo di pubblicarla assieme alle conclusioni generali e allo schema sintetico dello Stato Repubblicano, ma buona parte del mio tempo di questa settimana è stato assorbito dall'apertura del sito venezialog.net. Del resto l'argomento è assai spinoso e peculiare, quindi merita uno spazio distinto nella pubblicazione.

Preleva la versione in pdf di questo documento



La Famiglia

La maggior parte delle Istituzioni religiose e politiche basa la struttura sociale dell’Uomo sul “Semplice” racchiuso nel concetto di “Famiglia”, e stabilisce condizioni proprie per assegnare questa identità a Comunità più o meno ristrette di Cittadini basate su gradi meno o più estesi di parentela.

Pur essendo il “Semplice” più elementare della Società, o forse appunto per questa ragione, la Famiglia è il più sensibile e problematico da affrontare, poiché nella sua composizione entrano fattori che trascendono le scelte razionali e affondano le radici nel campo emozionale, istintuale e genetico.
Il Cittadino solitamente difende la propria famiglia, e il proprio concetto di famiglia, con assai più impegno e abnegazione di quanto difenda la propria stessa persona.

Descrivere questo soggetto in una forma che sia sinergetica alla Repubblica mi espone dunque al rischio di rendere impopolare l’intera proposta Repubblicana anche fra coloro che possono essersi trovati d’accordo sui termini in cui la questione è stata sinora esposta.

Tuttavia non me ne posso esimere, come non può esimersi dal prevedere e conoscere il mattone chi intenda edificare una casa in muratura.   Per limitare al massimo il rischio di conflitto con concezioni ataviche e consolidate, è ancora una volta indispensabile ricorrere alla precisione di linguaggio.

Nella Lingua italiana, e anche in molte delle Lingue italiche nonché nel Latino, il termine famiglia non riferisce direttamente solo al concetto di legame di sangue.
Il significato etimologico della parola rimanda piuttosto al concetto di “servitori della famiglia” (Lat. famulus), che a un vero e proprio agglomerato parentale. “Famigli”, ancora nella Letteratura ottocentesca, descrive i mezzadri, i fattori, i maggiordomi e i servitori, tutti coloro, cioé, che servono in una casa.

L’agglomerato strettamente parentale è meglio espresso dai Latini con la parola “Gens” (Gens Julia, Gens Claudia etc.) e più modernamente con la parola “Casata” o “Stirpe”.

L’instaurazione di Dinastie e la divisione della società in ceti ha fatto sì che questi termini siano solitamente applicati soltanto alle Famiglie più antiche e più potenti, mentre per la Gente comune rimane invalso l’uso del termine servitoriale famiglia, quasi a indicare uno stato di inferiorità sociale.

La Repubblica non può ammettere una tale disparità nei diritti linguistici fra Cittadini, in un campo naturale come quello del costituire piccoli nuclei di sinergetica umana.

Ancora una volta la soluzione si trova nel terreno della Metafisica. Intendo dunque assegnare questa qualità alla parola “Famiglia”.   Essa si viene a collocare nella stessa area significante del termine Repubblica, quella degli Enti immateriali e simbolici.

Possiamo qui ritrovare il senso etimologico in tutta la sua pregnanza: costituisce “Famiglia Repubblicana” chi agisce per servire la “Famiglia”, intesa come concetto e come struttura.

L’interesse della Repubblica verso questa forma aggregativa si basa su due fattori distinti pur se solitamente interlacciati: la riproduzione della specie e la condivisione sinergetica delle risorse fra Cittadini.   La Repubblica ricava benefici distinti da questi due fattori: la spinta demografica e il risparmio economico, ciascuno in sé sufficiente a giustificare l’aggregazione familiare.

Anche nel campo del Diritto Familiare, come in quello Religioso, la Repubblica rispetta e tutela ogni forma di aggregazione parentale istituita nell’ambito della Tradizione corrispondente.

In funzione però della propria completezza strutturale, e a fronte della grave crisi in cui versano la forma familiare postulata dalla Religione maggioritaria Cattolica e quella istituita dall’ordinamento dello Stato, a fronte ancora delle mutate condizioni economiche e sociali nonché della necessità di tutelare ogni minoranza civile, la Repubblica deve considerare, riconoscere come persona giuridica e supportare anche una propria concezione familiare, finalizzata all’Armonia sociale e al progresso del Bene Comune.

Nella Storia della Repubblica di Venezia non esistono, a quanto mi consta, espliciti precedenti al modello di famiglia che voglio esporre.   Questo modello è da me proposto ex-novo, ma trova fondamento nelle implicazioni logiche dei Principi Repubblicani enunciati in questo scritto e trae ispirazione da usanze Veneziane e inter-territoriali mai divenute Diritto codificato.

Mi appare dunque opportuno che la Repubblica istituisca più forme di legame familiare, affiancando al tradizionale Matrimonio gli Sponsali Repubblicani e i Patti Familiari Repubblicani che non siano, come è invece il Matrimonio, specificamente legati alla riproduzione.

La varietà delle Tradizioni e degli Usi e Costumi aggregabili in Repubblica mi sconsiglia dall’approfondire il tema della struttura familiare interna, nell’ambito di un discorso generale come questo.
La forma di Famiglia, intesa come gerarchia delle Parentele e dei Patti che la Repubblica riconosce e supporta ufficialmente deve a mio modo di vedere lasciarsi alla decisione di ciascun Arengo del “Semplice”, che la determina in armonia con i propri Usi e Costumi.
La forma di riconoscimento ufficiale della profondità di parentela a fini ereditari e di assistenza pubblica che l’Arengo stabilisce per le Istituzioni Familiari Repubblicane, si applica anche a tutte le altre forme Familiari in quel “Semplice” territoriale.

La tutela dei soggetti più deboli e dei minori è stabilita con Leggi Generali della Repubblica che prevalgono su ogni forma familiare Repubblicana locale o Religiosa tradizionale.


Vediamo allora più in dettaglio le Istituzioni Familiari Repubblicane previste dal presente modello.

Il Matrimonio Repubblicano è indissolubile e considerato promessa Sacramentale nella Chiesa della Repubblica.
È opportuno ricordare che la parola Matrimonio esprime precisamente il concetto di “una sola madre” e che tale legame è inequivocabilmente legato alla possibilità procreativa in quella forma.
Il Matrimonio Repubblicano è quindi un impegno di fedeltà riproduttiva a vita liberamente contratto fra un individuo di sesso maschile e uno di sesso femminile, assunto di fronte all’Essere Supremo e alla Chiesa della Repubblica.


Il Matrimonio Repubblicano trova unica ragione di possibile annullamento nell’impossibilità procreativa della coppia.

I Cittadini che per altri motivi decidano consensualmente di separarsi dopo aver contratto Matrimonio, Repubblicano o nella Religione di appartenenza, sono inibiti a vita da ogni altro Matrimonio, Repubblicano o Tradizionale.
Sono altresì inibiti dal contrarre Sponsali Repubblicani ma possono stipulare Patti Familiari Repubblicani come vedremo più sotto.

La coppia unita in Matrimonio può solidalmente contrarre Patti Familiari Repubblicani con altre coppie o singoli.

Patti Familiari Repubblicani specifici sono introdotti d’Ufficio dalla Repubblica fra i genitori naturali in caso di nascita di figli adulterini.

L’adulterio è reato religioso contro la Repubblica di gravità stabilita nella misura deliberata da ciascun Arengo del “Semplice”. Esso è tuttavia per Legge Repubblicana perseguibile esclusivamente su querela del coniuge.


Gli Sponsali Repubblicani hanno valenza simbolica e legale di matrimonio ma non sono legati al fattore riproduttivo. Possono dunque essere contratti fra Cittadini di qualunque sesso e sono indissolubili senza eccezione.


Per i reati di apostasia, fra cui quello di abbandono unilaterale di una famiglia religiosamente costituita sul Matrimonio o simbolicamente negli Sponsali, e altre violazioni a Sacramenti liberamente accettati, ogni singola Comunità ecclesiale ricorre ai Savi alla Religione per mezzo della propria Magistratura Religiosa: i Savi, sentite le Parti, possono deliberare in Senato la richiesta di interdizione perpetua dell’apostata dai Pubblici Uffici della Repubblica e la degradazione di varia gravità nella gerarchia corporativa di appartenenza.


I Patti Familiari Repubblicani si stipulano sulla base di dichiarazione di affinità fra i Contraenti resa di fronte al Tribunale di Zona in cui i Contraenti eleggono residenza. Contestualmente a tale dichiarazione, i Contraenti dichiarano anche le condizioni per quanto riguarda i beni pattuali in caso di separazione.

Il Tribunale non sindaca sul tipo di affinità, ma informa i Contraenti in merito ai precedenti familiari e giuridici di ciascun Contraente.   La Repubblica non indaga sulle abitudini sessuali dei Cittadini ove queste non costituiscano movente di reato o reato in sé, informa tuttavia i Contraenti di Patto Familiare Repubblicano dove sussista precedente scioglimento di Patto, da parte di uno o più Contraenti, motivato da abitudini sessuali.

I Patti Familiari Repubblicani sono costituibili senza discriminazione di sesso o legame di sangue e sono solvibili avanti i Tribunali di Zona, mediante dichiarazione, quando consensuali e riproduttivamente sterili.

Lo scioglimento di Patti Familiari Repubblicani è invece competenza delle Magistrature Giurisprudenziali in presenza di minori frutto del Patto o quando lo scioglimento si presenti come conflittuale o complesso nella divisione dei beni pattuali.


I Figli adulterini, Quelli nati da Matrimonio, Quelli nati da Sponsali o da Patti Familiari Repubblicani e Quelli adottivi sono parificati di fronte alla Legge e agli obblighi dei genitori.
Le coppie unite in Patto Familiare, in Sponsale o Matrimonio e gli eventuali figli hanno eguali diritti di fronte alla Legge.

Altri gradi di parentela diversi dall’asse primario genitori-figli-fratelli assumono valore legale secondo quanto stabilito per Legge da ogni singolo Arengo del “Semplice” in cui la famiglia risiede.


Le adozioni di Minori e le affiliazioni sono accessibili a ogni Cittadino o Nucleo familiare, previo accertamento dell’idoneità morale, educativa ed economica degli Adottanti o Affilianti.
Tale accertamento viene svolto dal Tribunale di Zona in collaborazione con i Savi alla Religione mediante indagine ambientale. Gli Adottanti producono una lista di dodici Cittadini che testimoniano sulla loro idoneità. Il Tribunale sorteggia egual numero di Cittadini dal vicinato in cui gli Adottanti risiedono e/o dal loro ambiente di lavoro. L’adozione viene autorizzata con il voto di tre quarti di questa Assemblea.

Non possono proporsi come Adottanti i Cittadini sottoposti alla Procedura di Riabilitazione Repubblicana per tutta la durata della Procedura stessa.

Sono esclusi a vita dalla funzione di Adottanti i Cittadini che abbiano commesso reati di violenza su esseri umani o animali, gli apostati matrimoniali e coloro che abbiano commesso reati per movente sessuale.

I Minori adottati sono tutelati dalle Magistrature Religiose per le Famiglie unite da Matrimonio tradizionale e dalle Magistrature deputate all’Istruzione Pubblica per le Famiglie di Rito Repubblicano.
Entrambe queste Magistrature possono proporre la revoca dell’adozione per fondati motivi all’Assemblea che la ha autorizzata. Possono revocare d’Ufficio in presenza di reati perpetrati contro il Minore.


© veniceXplorer.net, 2001 - 2005